Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  18101  18102  18103  18104  18105  18106  18107


Titolo
SENT. 4/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - CUSTODIA CAUTELARE "RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA" DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE AL MINORE UNA DIVERSA MISURA RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, NONCHE' DELLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
L'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dettando una specifica disciplina in merito al procedimento applicativo delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari nel processo a carico di minorenni non produce effetti ulteriori rispetto alla circoscritta sede processuale in cui e' chiamato ad operare, ne' puo' quindi trovare applicazione in giudizi che - come quelli in cui nel caso e' stata sollevata la questione - vertano sull'impugnazione della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 76, 101 e 111 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte