Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 4/92 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - UDIENZA DI CONVALIDA - FACOLTA' PER IL P.M. DI NON COMPARIRE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (ORALITA') E DELLA PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 4/92 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - UDIENZA DI CONVALIDA - FACOLTA' PER IL P.M. DI NON COMPARIRE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (ORALITA') E DELLA PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
L'art. 391, terzo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, prevedendo la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida delle misure cautelari, non interferisce in alcun modo con la definizione dei giudizi di impugnazione - quali i procedimenti a quibus - relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di tali misure. La norma, pertanto, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalita', con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.).
L'art. 391, terzo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, prevedendo la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida delle misure cautelari, non interferisce in alcun modo con la definizione dei giudizi di impugnazione - quali i procedimenti a quibus - relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di tali misure. La norma, pertanto, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalita', con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 2
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 3