Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  18100  18102  18103  18104  18105  18106  18107


Titolo
SENT. 4/92 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - UDIENZA DI CONVALIDA - FACOLTA' PER IL P.M. DI NON COMPARIRE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (ORALITA') E DELLA PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
L'art. 391, terzo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, prevedendo la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida delle misure cautelari, non interferisce in alcun modo con la definizione dei giudizi di impugnazione - quali i procedimenti a quibus - relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di tali misure. La norma, pertanto, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalita', con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 2

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 3