Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 4/92 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATO CONSEGUENTE TRATTAMENTO UNIFORME DI SITUAZIONI DIVERSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/92 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATO CONSEGUENTE TRATTAMENTO UNIFORME DI SITUAZIONI DIVERSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' sostenersi che l'essere il giudice delle indagini preliminari, tenuto, in forza dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, a negare l'erogazione di altra misura cautelare meno grave, anche se la ritenga necessaria, di quella richiesta, nei confronti di imputati minori, dal pubblico ministero, generi irragionevolmente , in contrasto con il principio di eguaglianza, conseguenze identiche per situazioni fra loro divergenti, come quella di chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna affatto", giacche' cio' accadrebbe ugualmente in tutti i casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura cautelare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Non puo' sostenersi che l'essere il giudice delle indagini preliminari, tenuto, in forza dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, a negare l'erogazione di altra misura cautelare meno grave, anche se la ritenga necessaria, di quella richiesta, nei confronti di imputati minori, dal pubblico ministero, generi irragionevolmente , in contrasto con il principio di eguaglianza, conseguenze identiche per situazioni fra loro divergenti, come quella di chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna affatto", giacche' cio' accadrebbe ugualmente in tutti i casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura cautelare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte