Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale (GOT) - Previsione che ai GOT spetta un'indennità per le attività di udienza svolte nello stesso giorno nonché una ulteriore indennità equipollente ove il complessivo impegno lavorativo per tali attività superi le cinque ore - Ulteriore indennità per ogni altra attività svolta fuori dall'udienza loro delegata e attestata dal procuratore della Repubblica, come previsto per i vice pretori onorari (VPO) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, prevedendo ai giudici onorari di tribunale (GOT) spettino un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, e un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, così da impedire di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle indicate incombenze. Il giudice a quo, muovendo da un'erronea premessa interpretativa circa la disciplina riferita al compenso dei vice procuratori onorari (VPO) - ai quali è riconosciuta un'ulteriore indennità di pari importo ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività delegate superi le cinque ore giornaliere -, assunta a tertium comparationis, ha messo a confronto situazioni non comparabili, in quanto non omogenee, perché la differenza di trattamento tra GOT e VPO, sotto il profilo dei criteri di determinazione dell'indennità, trova giustificazione nel più ampio ventaglio di funzioni attribuite al secondo, al quale possono essere delegate anche attività indipendenti dalla partecipazione a un'udienza; e questo a prescindere da ogni valutazione di merito su una disciplina che esclude - per entrambe le figure di magistrati onorari qui considerate - la remunerazione di attività significative svolte al di fuori dell'udienza. Di conseguenza, non fondata risulta anche la questione sollevata con riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., perché una volta caduto il presupposto argomentativo indicato, anche tale censura viene logicamente meno. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2021; ordinanza n. 46 del 2020).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il parametro dell'art. 97 Cost. è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, sotto l'aspetto amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 90 del 2019 e n. 14 del 2019).
La violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa invece non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili. (Precedenti citati: sentenze n. 165 e n. 127 del 2020).