Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 4/92 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA PERCHE' VOLTA A FINALITA' DI SOSTEGNO - LAMENTATO PREGIUDIZIO PER LO SVILUPPO E LA PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NATURA DIVERSA DELLE MISURE CAUTELARI RISPETTO AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/92 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA PERCHE' VOLTA A FINALITA' DI SOSTEGNO - LAMENTATO PREGIUDIZIO PER LO SVILUPPO E LA PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NATURA DIVERSA DELLE MISURE CAUTELARI RISPETTO AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le misure restrittive, pur se applicate nei procedimenti a carico di minorenni, mantengono inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del tutto estranea al tema la possibilita' di un loro impiego con finalita' di "sostegno" che l'ordinamento ha invece espressamente riservato all'intervento di specifici organi amministrativi. Pertanto proprio il voler far assumere alle misure cautelari una funzione educativa o, meglio, "rieducativa" finirebbe ineluttabilmente per porsi in palese contrasto con la Costituzione, risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza che non ammette graduazioni di sorta in funzione della maggiore o minore eta' degli imputati. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Le misure restrittive, pur se applicate nei procedimenti a carico di minorenni, mantengono inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del tutto estranea al tema la possibilita' di un loro impiego con finalita' di "sostegno" che l'ordinamento ha invece espressamente riservato all'intervento di specifici organi amministrativi. Pertanto proprio il voler far assumere alle misure cautelari una funzione educativa o, meglio, "rieducativa" finirebbe ineluttabilmente per porsi in palese contrasto con la Costituzione, risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza che non ammette graduazioni di sorta in funzione della maggiore o minore eta' degli imputati. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte