Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  18100  18101  18102  18103  18105  18106  18107


Titolo
SENT. 4/92 E. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, per cui il giudice delle indagini preliminari puo' solo applicare la misura cautelare richiesta in via esclusiva dal pubblico ministero, o rimettere in liberta' il minore, non vulnera il principio del contraddittorio, nel senso che il difensore deve limitarsi a chiedere o la remissione in liberta' del suo assistito o riportarsi alle richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare l'opportunita' dell'applicazione di altre misure, in quanto alla difesa e' consentito dedurre quanto ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo diritto, restando invece del tutto inconferenti i profili di mero fatto riguardanti il concreto e variabile atteggiarsi di ogni singola "strategia" defensionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte