Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  18100  18101  18102  18103  18104  18106  18107


Titolo
SENT. 4/92 F. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATO PREGIUDIZIO DEL PRINCIPIO DI CORRETTA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - INSUSSISTENZA- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Quando il pubblico ministero formula al giudice, a norma dell'art. 291, comma primo bis (come introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del devoluto all'interno del quale il giudice stesso e' chiamato ad operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri delibativi (v. massima C), cosicche' l'onere di motivazione non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che il giudice deve adottare. Peraltro, ove il giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, l'onere di motivazione puo' dirsi soddisfatto quando il giudice concretamente "indichi" nel provvedimento reiettivo quale misura reputi adeguata al caso di specie, cosi' da permettere al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 13, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte