Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 4/92 G. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE AD OPERA DI UNA PARTE (P.M.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/92 G. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE AD OPERA DI UNA PARTE (P.M.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nei procedimenti a carico di minorenni, il fatto che quando il P.M., come previsto dall'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., (introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) rivolge al giudice la richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, al giudice resta l'alternativa di provvedere conformemente alla richiesta o di respingerla, non costituisce limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante in quanto, in armonia con il sistema del nuovo codice di procedura penale che mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzieta' del giudice, i cui poteri possono quindi ben essere vincolati alla sollecitazione delle parti. Sarebbe, invece, in stridente contrasto con i principi sopra enunciati la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Nei procedimenti a carico di minorenni, il fatto che quando il P.M., come previsto dall'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., (introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) rivolge al giudice la richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, al giudice resta l'alternativa di provvedere conformemente alla richiesta o di respingerla, non costituisce limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante in quanto, in armonia con il sistema del nuovo codice di procedura penale che mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzieta' del giudice, i cui poteri possono quindi ben essere vincolati alla sollecitazione delle parti. Sarebbe, invece, in stridente contrasto con i principi sopra enunciati la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte