Sentenza 4/1992 (ECLI:IT:COST:1992:4)
Massima numero 18107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  18100  18101  18102  18103  18104  18105  18106


Titolo
SENT. 4/92 H. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATO MINORENNE - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O, SENZA ALTRA ALTERNATIVA, DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nello stabilire, nell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che nel corso delle indagini durante un procedimento penale a carico di un minorenne, il P.M. possa chiedere al giudice di provvedere esclusivamente su determinate misure cautelari, il legislatore delegato non solo non si e' discostato dalle scelte operate, nella direttiva n. 59, dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal 'petitum'. Ne' ovviamente, vale in contrario addurre che la direttiva n. 59 della legge di delega non ha espressamente previsto la disciplina introdotta con la norma del codice, e neppure che questa abbia conferito al pubblico ministero "il potere di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva", giacche' al pubblico ministero, secondo la legge di delega, incombe solo un onere di allegazione - che e' erroneo confondere con un presunto obbligo di motivazione - in ordine agli elementi su cui si fonda la richiesta, ne', infine, che la disposizione impugnata renda impossibile al giudice "di svolgere alcuna effettiva motivazione", tale rilievo risultando assorbito dalle considerazioni (v. massima F) per cui si e' esclusa la violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma, Cost..(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 70 e 76, in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12, decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 7  

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 59