Ordinanza 5/1992 (ECLI:IT:COST:1992:5)
Massima numero 17766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - TERMINI - RICHIESTA TARDIVA - INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - POSSIBILITA' DI ADIRE SOLO AL C.D. PATTEGGIAMENTO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PROLUNGATA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - CONSEGUENZE DI FATTO ADDEBITABILI AL SOLO IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non vi e' lesione di nessuno degli invocati precetti costituzionali, quando la perdita della possibilita' di far ricorso al giudizio abbreviato e di usufruire della riduzione di un terzo della pena dipende unicamente dal fatto, addebitabile all'imputato, di non aver inoltrato nei termini la relativa richiesta. Non sussiste, infatti, ne' irrazionalita' della norma ne' discriminazione tra l'imputato piu' diligente e quello inerte, cosi' come non sussiste lesione del diritto di difesa, mentre al pericolo di condanna a una pena piu' lunga l'imputato puo' ovviare facendo ricorso al c.d. patteggiamento che consente la riduzione della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione). - Su analoghe questioni circa il termine cui e' soggetta la richiesta del rito abbreviato: S. n. 593/1990 e O. n. 320/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte