Ordinanza 6/1992 (ECLI:IT:COST:1992:6)
Massima numero 17998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17997
Titolo
ORD. 6/92 B. REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE DI RIFORMA - CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DI ESSA A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER LA ABROGATA FATTISPECIE (DAL GIUDICE A QUO RITENUTA PIU' GRAVE) DELL'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO, RISPETTO A QUELLA, DELL'ABUSO INNOMINATO DI UFFICIO, PER LA QUALE PERSISTE LA PUNIBILITA' - LAMENTATA MANCANZA DI UNA ESPRESSA DISPOSIZIONE TRANSITORIA - NON NECESSITA' DELLA STESSA - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 6/92 B. REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE DI RIFORMA - CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DI ESSA A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER LA ABROGATA FATTISPECIE (DAL GIUDICE A QUO RITENUTA PIU' GRAVE) DELL'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO, RISPETTO A QUELLA, DELL'ABUSO INNOMINATO DI UFFICIO, PER LA QUALE PERSISTE LA PUNIBILITA' - LAMENTATA MANCANZA DI UNA ESPRESSA DISPOSIZIONE TRANSITORIA - NON NECESSITA' DELLA STESSA - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla piu' complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed e' quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilita' dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma piu' favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
E' da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla piu' complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed e' quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilita' dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma piu' favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte