Ordinanza 7/1992 (ECLI:IT:COST:1992:7)
Massima numero 17980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 7/92. REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 7/92. REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che riguardo al reato di mancanza alla chiamata, l'errore sulla portata del manifesto, (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare), si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, cod.pen. (errore di fatto) e non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative degli stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5, cod.pen. (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988) della efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale. - Su identica questione v. ord. n. 247/91; su analoga questione S. n. 325/1989; sulla efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale S. n. 364/1988.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che riguardo al reato di mancanza alla chiamata, l'errore sulla portata del manifesto, (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare), si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, cod.pen. (errore di fatto) e non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative degli stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5, cod.pen. (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988) della efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale. - Su identica questione v. ord. n. 247/91; su analoga questione S. n. 325/1989; sulla efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale S. n. 364/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 52
co. 3
Altri parametri e norme interposte