Ordinanza 8/1992 (ECLI:IT:COST:1992:8)
Massima numero 17948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/92. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI PROCEDERE, AI FINI DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI FISSAZIONE, ALL'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE OFFESA O DI RICHIEDERLA AL P.M. - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
In presenza di una richiesta di rinvio a giudizio irritualmente formulata per non avere il pubblico ministero, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 417 cod.proc.pen., compiuto tutti gli accertamenti necessari per l'identificazione della persona offesa o, come nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le medesime facolta' e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma, cod. proc. pen., e' certamente consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perche' questi provveda a svolgere l'attivita' necessaria ai fini suddetti o ad accertare la impossibilita' di perseguirli, salvo che il giudice non ritenga di provvedervi direttamente, surrogando l'inerzia della parte pubblica, in ossequio al principio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo". Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che cio' non fosse permesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte