Sentenza 173/2021 (ECLI:IT:COST:2021:173)
Massima numero 44142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari (nella specie: affidamento in prova al servizio sociale) - Cause ostative - Divieto di concessione, per la durata di tre anni, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari (nella specie: affidamento in prova al servizio sociale) - Cause ostative - Divieto di concessione, per la durata di tre anni, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, della medesima legge. La preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno. (Precedente specifico citato: ordinanza n. 87 del 2004. Altri precedenti citati: sentenze n. 56 del 2021, n. 102 del 2020, n. 50 del 2020, n. 253 del 2019, n. 187 del 2019, n. 149 del 2018, n. 189 del 2010 e n. 436 del 1999).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, della medesima legge. La preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno. (Precedente specifico citato: ordinanza n. 87 del 2004. Altri precedenti citati: sentenze n. 56 del 2021, n. 102 del 2020, n. 50 del 2020, n. 253 del 2019, n. 187 del 2019, n. 149 del 2018, n. 189 del 2010 e n. 436 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 2
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte