Ordinanza 10/1992 (ECLI:IT:COST:1992:10)
Massima numero 17767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/92. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE - RIGIDITA' DEL TERMINE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI TERMINI DIFFERENZIATI A SECONDA CHE I NOTIFICANDI SIANO O MENO RESIDENTI IN ITALIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 10/92. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE - RIGIDITA' DEL TERMINE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI TERMINI DIFFERENZIATI A SECONDA CHE I NOTIFICANDI SIANO O MENO RESIDENTI IN ITALIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Una questione di legittimita' costituzionale e' irrilevante quando concerne una norma di cui sia stata gia' fatta applicazione. Nella specie, infatti, la rilevanza della questione e' motivata in base alla nullita', dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio (per irregolarita' riscontrate nella citazione della parte offesa, residente all'estero), e dunque in relazione a una fase conchiusa del procedimento, nella quale la norma impugnata e' gia' stata applicata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost.).
Una questione di legittimita' costituzionale e' irrilevante quando concerne una norma di cui sia stata gia' fatta applicazione. Nella specie, infatti, la rilevanza della questione e' motivata in base alla nullita', dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio (per irregolarita' riscontrate nella citazione della parte offesa, residente all'estero), e dunque in relazione a una fase conchiusa del procedimento, nella quale la norma impugnata e' gia' stata applicata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte