Ordinanza 11/1992 (ECLI:IT:COST:1992:11)
Massima numero 17985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17987
Titolo
ORD. 11/92 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PERIODI UTILI DI MALATTIA - LIMITAZIONE A DODICI MESI - ASSERITA INCIDENZA SULLA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA VECCHIAIA E DELLA INVALIDITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 11/92 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PERIODI UTILI DI MALATTIA - LIMITAZIONE A DODICI MESI - ASSERITA INCIDENZA SULLA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA VECCHIAIA E DELLA INVALIDITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione, assicura in ogni caso al lavoratore l'integrazione al trattamento minimo di pensione, onde, non sussistendo alcuna ingiustificata riduzione della tutela costituzionale della vecchiaia e della invalidita', non puo' prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160).
L'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione, assicura in ogni caso al lavoratore l'integrazione al trattamento minimo di pensione, onde, non sussistendo alcuna ingiustificata riduzione della tutela costituzionale della vecchiaia e della invalidita', non puo' prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte