Ordinanza 12/1992 (ECLI:IT:COST:1992:12)
Massima numero 17939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 12/92. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RIGIDITA' DEL TERMINE ENTRO IL QUALE VA FISSATA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI TERMINI DIFFERENZIATI A SECONDA CHE I NOTIFICANDI SIANO O MENO DOMICILIATI IN ITALIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - PREVISTO RIMEDIO IN CASO DI INTEMPESTIVITA' DELLA NOTIFICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina delle notificazioni nel procedimento penale non e' confrontabile, ai fini del principio di eguaglianza, con la disciplina delle stesse nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che nell'uno e nell'altro devono trovare tutela; ne', ai fini della valutazione di razionalita' dei termini legali di notifica, si puo' trarre argomento da eventuali ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da disfuzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi. Peraltro, ove risulti il mancato "buon fine" della notificazione all'imputato prevista dall'art. 419, primo comma, cod. proc. pen., l'art. 420, quarto comma (in relazione all'art. 485, primo comma) dispone l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, onde deve escludersi la pretesa contrarieta' del termine di trenta giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale l'udienza preliminare va fissata, stabilito dall'impugnato art. 418, secondo comma, cod. proc. pen. (in conformita' dell'art. 2, direttiva 52 della delega legislativa approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. in materia di raffronto tra disciplina del processo penale e quello civile la sent. n. 213/1975 e l'ord. n. 408/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte