Ordinanza 13/1992 (ECLI:IT:COST:1992:13)
Massima numero 17950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
ORD. 13/92 B. PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRIMO PER LA RINNOVAZIONE DI DECRETO DI DISPOSIZIONE DI GIUDIZIO IMMEDIATO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE RISPETTO ALL'UDIENZA NON DIBATTIMENTALE - INCIDENZA SULLA CELERITA' DEL RITO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 13/92 B. PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRIMO PER LA RINNOVAZIONE DI DECRETO DI DISPOSIZIONE DI GIUDIZIO IMMEDIATO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE RISPETTO ALL'UDIENZA NON DIBATTIMENTALE - INCIDENZA SULLA CELERITA' DEL RITO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, e' preordinata alla celere definizione del processo e, comunque non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. massima precedente.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, e' preordinata alla celere definizione del processo e, comunque non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte