Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega, da interpretarsi a loro volta alla stregua del quadro normativo e della finalità ispiratrice della legge di delegazione - Ulteriori criteri specifici riferibili alle deleghe in materia penale.
Per costante giurisprudenza, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega; al fine di valutare se lo stesso legislatore delegato abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre pertanto individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018).
Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2019, n. 10 del 2018 e n. 210 del 2015).