Sentenza 16/1992 (ECLI:IT:COST:1992:16)
Massima numero 17886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17887  17888  17889


Titolo
SENT. 16/1992 A. REGIONE SICILIA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - INVIO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO AL COMMISSARIO DELLO STATO, ENTRO IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO AL TERZO FESTIVO - EFFETTI - VIOLAZIONE DEL TERMINE STABILITO DALLO STATUTO PER L'IMPUGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELLO STATO - ESCLUSIONE - DECORRENZA DI DETTO TERMINE DAL GIORNO DELL'EFFETTIVO INVIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'invio al Commissario dello Stato dell'approvato disegno di legge entro il primo giorno successivo al terzo festivo non configura violazione del termine stabilito a carico dell'Assemblea dall'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. Il computo degli ulteriori cinque giorni, dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge, e' infatti condizionato dal 'dies a quo', dell'effettivo invio, allo stesso, del testo approvato, per cui, anche nell'ipotesi di invio tardivo, altro effetto non puo' prodursi se non quello di una dilazione del predetto termine iniziale per l'impugnazione, al giorno successivo alla ricezione del testo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione siciliana - della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991). - S. n. 365/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 28

Altri parametri e norme interposte