Sentenza 16/1992 (ECLI:IT:COST:1992:16)
Massima numero 17888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 16/92 C. REGIONE SICILIA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - LEGITTIMO ASSEGNATARIO CUI NON SIA STATA CONSEGNATA L'ABITAZIONE PERCHE' ILLECITAMENTE OCCUPATA - ATTRIBUZIONE DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI ALTRO ALLOGGIO POPOLARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 'NEMINEM LAEDERE' E DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - PRECISAZIONE CIRCA LA SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI E LA FISSAZIONE DI CANONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 16/92 C. REGIONE SICILIA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - LEGITTIMO ASSEGNATARIO CUI NON SIA STATA CONSEGNATA L'ABITAZIONE PERCHE' ILLECITAMENTE OCCUPATA - ATTRIBUZIONE DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI ALTRO ALLOGGIO POPOLARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 'NEMINEM LAEDERE' E DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - PRECISAZIONE CIRCA LA SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI E LA FISSAZIONE DI CANONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Pur rientrando la materia dei lavori pubblici e, nell'ambito di essa, quella dell'edilizia residenziale pubblica e dell'assegnazione dei relativi alloggi, nella competenza esclusiva della regione Sicilia (art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977; art. 14, lett. g) dello Statuto speciale), appartiene alla competenza dello Stato - a norma dell'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", con la conseguenza che la regione stessa deve al riguardo uniformarsi alla normativa statale (artt. 14 e 17 dello Statuto speciale). La legge regionale che regolarizza l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata, compensando il gia' individuato legittimo assegnatario, cui non sia stata consegnata l'abitazione perche' illecitamente occupata, con mera attribuzione di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare - anche se non incluso nella graduatoria generale vigente - si pone in contrasto con il principio del 'neminem laedere' (v. massima B) e con la legislazione statale che, in applicazione di esso, commina sanzioni amministrative e la nullita' assoluta degli atti contrari (art. 26, ultimo comma, l. n. 513 del 1977) ed esclude i diritti dell'occupante senza titolo (artt. 53, l. n. 457 del 1978, 26, quarto comma, l. n. 513 del 1977). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, limitatamente alla parte "o, se assegnati, non si e' proceduto alla consegna al legittimo assegnatario" e secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991. - S. nn. 221/1975, in materia di edilizia residenziale pubblica e 566/1988, 534/1988, 727/1988, 1115/1988, 493/1990, concernenti le competenze in materia della regione Sicilia.
Pur rientrando la materia dei lavori pubblici e, nell'ambito di essa, quella dell'edilizia residenziale pubblica e dell'assegnazione dei relativi alloggi, nella competenza esclusiva della regione Sicilia (art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977; art. 14, lett. g) dello Statuto speciale), appartiene alla competenza dello Stato - a norma dell'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", con la conseguenza che la regione stessa deve al riguardo uniformarsi alla normativa statale (artt. 14 e 17 dello Statuto speciale). La legge regionale che regolarizza l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata, compensando il gia' individuato legittimo assegnatario, cui non sia stata consegnata l'abitazione perche' illecitamente occupata, con mera attribuzione di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare - anche se non incluso nella graduatoria generale vigente - si pone in contrasto con il principio del 'neminem laedere' (v. massima B) e con la legislazione statale che, in applicazione di esso, commina sanzioni amministrative e la nullita' assoluta degli atti contrari (art. 26, ultimo comma, l. n. 513 del 1977) ed esclude i diritti dell'occupante senza titolo (artt. 53, l. n. 457 del 1978, 26, quarto comma, l. n. 513 del 1977). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, limitatamente alla parte "o, se assegnati, non si e' proceduto alla consegna al legittimo assegnatario" e secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991. - S. nn. 221/1975, in materia di edilizia residenziale pubblica e 566/1988, 534/1988, 727/1988, 1115/1988, 493/1990, concernenti le competenze in materia della regione Sicilia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 88 n. 13