Sentenza 16/1992 (ECLI:IT:COST:1992:16)
Massima numero 17889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Titolo
SENT. 16/92 D. REGIONE SICILIA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - RAPPORTO TRA NUMERO DI VANI DA ASSEGNARE E CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMILIARE - DETERMINAZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/92 D. REGIONE SICILIA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - RAPPORTO TRA NUMERO DI VANI DA ASSEGNARE E CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMILIARE - DETERMINAZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la quantificazione della densita' abitativa in rapporto fisso - numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di un'unita' - appartiene a quella "competenza dei criteri" che e' riservata allo Stato (artt. 88 n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977, 2, secondo comma, punto 2), l. n. 457 del 1978; v. massima C). L'art. 5, terzo comma, l.reg. Sicilia appr. nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991, stabilendo che, in deroga al secondo comma dell'art. 11, d.P.R. n. 1035 del 1972, si possa procedere all'assegnazione di alloggi aventi un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, viene ad interessare una materia coperta da riserva statale, cioe' non propria della regione, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. n. 1115/1988.
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la quantificazione della densita' abitativa in rapporto fisso - numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di un'unita' - appartiene a quella "competenza dei criteri" che e' riservata allo Stato (artt. 88 n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977, 2, secondo comma, punto 2), l. n. 457 del 1978; v. massima C). L'art. 5, terzo comma, l.reg. Sicilia appr. nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991, stabilendo che, in deroga al secondo comma dell'art. 11, d.P.R. n. 1035 del 1972, si possa procedere all'assegnazione di alloggi aventi un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, viene ad interessare una materia coperta da riserva statale, cioe' non propria della regione, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. n. 1115/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 88 n. 13
legge 05/08/1978
n. 457
art. 2
co. 2 punto 2