Sentenza 17/1992 (ECLI:IT:COST:1992:17)
Massima numero 18023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 17/92 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA ALTERAZIONE DELLE FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA, CON CONSEGUENTE CREAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA FUNZIONE LEGISLATIVA E' ESERCITATA DAL PARLAMENTO, E SOSTANZIALE ANNULLAMENTO DI DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CENSURE RIVOLTE A SINDACARE UNA PRECEDENTE STATUIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 17/92 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA ALTERAZIONE DELLE FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA, CON CONSEGUENTE CREAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA FUNZIONE LEGISLATIVA E' ESERCITATA DAL PARLAMENTO, E SOSTANZIALE ANNULLAMENTO DI DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CENSURE RIVOLTE A SINDACARE UNA PRECEDENTE STATUIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Con l'impugnativa (come quella formulata nel caso dal giudice a quo) dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nel testo risultante dalla sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale (per effetto della quale nella determinazione del limite di tre anni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale vanno detratte le pene espiate) - per contrasto con gli artt. 111 Cost., perche' la Corte costituzionale avrebbe con la citata sentenza sostanzialmente annullato la contraria interpretazione sul punto della Corte di cassazione, e 70 Cost., perche' avrebbe ribaltato le finalita' legislative dell'istituto, previsto solo per la microdelinquenza, si tende in realta' a sindacare la suddetta statuizione della Corte, il che e' irrimediabilmente precluso dal principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. - (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663 "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento agli artt. 70 e 111 Cost.). - Sul principio di non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale v. ord. nn. 27/1990 e 482/1990. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale v. sent. n. 386/1989 e ord. n. 509/1990.
Con l'impugnativa (come quella formulata nel caso dal giudice a quo) dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nel testo risultante dalla sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale (per effetto della quale nella determinazione del limite di tre anni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale vanno detratte le pene espiate) - per contrasto con gli artt. 111 Cost., perche' la Corte costituzionale avrebbe con la citata sentenza sostanzialmente annullato la contraria interpretazione sul punto della Corte di cassazione, e 70 Cost., perche' avrebbe ribaltato le finalita' legislative dell'istituto, previsto solo per la microdelinquenza, si tende in realta' a sindacare la suddetta statuizione della Corte, il che e' irrimediabilmente precluso dal principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. - (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663 "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento agli artt. 70 e 111 Cost.). - Sul principio di non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale v. ord. nn. 27/1990 e 482/1990. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale v. sent. n. 386/1989 e ord. n. 509/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte