Sentenza 17/1992 (ECLI:IT:COST:1992:17)
Massima numero 18024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 17/92 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE -CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE DELLE PENE ESPIATE, SECONDO LA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, NEI CASI DI PENE IRROGATE (PER PIU' REATI) SIA CON PLURALITA' DI SENTENZE SIA CON UNICA DECISIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI NON OMOGENEE - CENSURA RIVOLTA A SINDACARE LA SU INDICATA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 17/92 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE -CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE DELLE PENE ESPIATE, SECONDO LA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, NEI CASI DI PENE IRROGATE (PER PIU' REATI) SIA CON PLURALITA' DI SENTENZE SIA CON UNICA DECISIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI NON OMOGENEE - CENSURA RIVOLTA A SINDACARE LA SU INDICATA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Col censurare (come nel caso il giudice rimettente) l'estensione del principio di detraibilita' della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art. 47, ordinamento penitenziario) anche a fattispecie di condanna a pena superiore a tre anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza", si attribuisce erroneamente alla successiva esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella ordinanza n. 509/1990) era in realta', invece, gia' insita nella sentenza n. 386/1989, per cui, anche sotto tale profilo, (per altro profilo v. massima precedente) la denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente decisione della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663, "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'ambito di applicabilita' dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale v. ord. 509/1990.
Col censurare (come nel caso il giudice rimettente) l'estensione del principio di detraibilita' della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art. 47, ordinamento penitenziario) anche a fattispecie di condanna a pena superiore a tre anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza", si attribuisce erroneamente alla successiva esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella ordinanza n. 509/1990) era in realta', invece, gia' insita nella sentenza n. 386/1989, per cui, anche sotto tale profilo, (per altro profilo v. massima precedente) la denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente decisione della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663, "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'ambito di applicabilita' dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale v. ord. 509/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte