Sentenza 17/1992 (ECLI:IT:COST:1992:17)
Massima numero 18025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 17/92 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 386 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - QUESITO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NELL'IPOTESI DI PENA IRROGATA IN MISURA SUPERIORE A TRE ANNI, PER UN UNICO REATO - PUNTO NON ESAMINATO NELLA SENTENZA N. 386 DEL 1989 NE' NELLA SUCCESSIVA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI ORDINARI - CONSEGUENZE - LIBERTA' DI INTERPRETAZIONE DA PARTE DI QUESTI.
SENT. 17/92 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 386 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - QUESITO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NELL'IPOTESI DI PENA IRROGATA IN MISURA SUPERIORE A TRE ANNI, PER UN UNICO REATO - PUNTO NON ESAMINATO NELLA SENTENZA N. 386 DEL 1989 NE' NELLA SUCCESSIVA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI ORDINARI - CONSEGUENZE - LIBERTA' DI INTERPRETAZIONE DA PARTE DI QUESTI.
Testo
Ne' dalla sentenza della Corte costituzionale n. 386 del 1989 - con la quale e' stato dichiarato illegittimo l'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,) nella parte in cui non prevedeva che nel computo delle pene (nei casi in questione inflitte, con una o piu' sentenze, per piu' reati) ai fini della determinazione del limite dei tre anni stabilito perche' possa concedersi l'affidamento al servizio sociale, non si debba tener conto delle pene espiate - ne' dalla successiva giurisprudenza dei giudici ordinari, e' stato esaminato il quesito se il beneficio suddetto possa concedersi anche a soggetti cui resti da espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma ai quali sia stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un unico reato. In proposito quindi resta pienamente libera e impregiudicata la interpretazione dei giudici di merito.
Ne' dalla sentenza della Corte costituzionale n. 386 del 1989 - con la quale e' stato dichiarato illegittimo l'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,) nella parte in cui non prevedeva che nel computo delle pene (nei casi in questione inflitte, con una o piu' sentenze, per piu' reati) ai fini della determinazione del limite dei tre anni stabilito perche' possa concedersi l'affidamento al servizio sociale, non si debba tener conto delle pene espiate - ne' dalla successiva giurisprudenza dei giudici ordinari, e' stato esaminato il quesito se il beneficio suddetto possa concedersi anche a soggetti cui resti da espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma ai quali sia stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un unico reato. In proposito quindi resta pienamente libera e impregiudicata la interpretazione dei giudici di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte