Sentenza 18/1992 (ECLI:IT:COST:1992:18)
Massima numero 17845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 18/92. FAMIGLIA - PATRIMONIO FAMILIARE - ASSENZA DI FIGLI MINORI - INDISPONIBILITA' DEI BENI FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LAMENTATA ULTRATTIVITA' DELLA NORMA NONOSTANTE LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CORRISPONDENTE ISTITUTO DEL FONDO PATRIMONIALE PREVISTO DAL NUOVO REGIME FAMILIARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNZIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilita' delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, pero', appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicita' delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilita' di intervento della Corte quando siano configurabili piu' soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalita' legislativa, la sent. n. 194/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte