Ordinanza 19/1992 (ECLI:IT:COST:1992:19)
Massima numero 18386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 19/92. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI TERAPEUTICHE INDISPENSABILI, MA NON EROGABILI NE' IN FORMA DIRETTA NE' IN FORMA CONVENZIONATA - OBBLIGO PER LE REGIONI DI RIMBORSARE LE RELATIVE SPESE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE PRIVATE NON CONVENZIONATE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA ED IN QUANTO DIRETTA AD OTTENERE UNA SENTENZA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA).
ORD. 19/92. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI TERAPEUTICHE INDISPENSABILI, MA NON EROGABILI NE' IN FORMA DIRETTA NE' IN FORMA CONVENZIONATA - OBBLIGO PER LE REGIONI DI RIMBORSARE LE RELATIVE SPESE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE PRIVATE NON CONVENZIONATE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA ED IN QUANTO DIRETTA AD OTTENERE UNA SENTENZA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA).
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, L. 23 ottobre 1985, n. 595 - impugnato "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata" - va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e perche' diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata. Cio' in quanto, per l'un verso, la possibilita' del rimborso chiesto nel giudizio 'a quo' si collega, comunque, alla necessita' di un successivo intervento normativo regionale, volto a disciplinare le modalita' di accesso alla prestazione terapeutica e al rimborso (totale o parziale) della spesa sostenuta; per l'altro verso, la previsione di tali modalita' postula scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - nella stessa materia, v. anche S. n. 992/1988 (richiamata dal giudice 'a quo').
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, L. 23 ottobre 1985, n. 595 - impugnato "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata" - va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e perche' diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata. Cio' in quanto, per l'un verso, la possibilita' del rimborso chiesto nel giudizio 'a quo' si collega, comunque, alla necessita' di un successivo intervento normativo regionale, volto a disciplinare le modalita' di accesso alla prestazione terapeutica e al rimborso (totale o parziale) della spesa sostenuta; per l'altro verso, la previsione di tali modalita' postula scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - nella stessa materia, v. anche S. n. 992/1988 (richiamata dal giudice 'a quo').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte