Sentenza 174/2021 (ECLI:IT:COST:2021:174)
Massima numero 44205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 26/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Delegazione legislativa - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Esigenza di una maggiore determinatezza - Necessità di definire la specie e l'entità massima delle pene, nonché di limitare il ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.
Delegazione legislativa - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Esigenza di una maggiore determinatezza - Necessità di definire la specie e l'entità massima delle pene, nonché di limitare il ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.
Testo
In punto di sanzioni, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997; ordinanza n. 134 del 2003).
In punto di sanzioni, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997; ordinanza n. 134 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte