Ordinanza 21/1992 (ECLI:IT:COST:1992:21)
Massima numero 17995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 21/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONE AL MINIMO IN CASO DI CUMULO DI TRATTAMENTI - CONSERVAZIONE, PER QUELLA DELLE PENSIONI CUI SI APPLICA IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE, DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL PREESISTENTE DIRITTO (1 OTTOBRE 1983) DELL'IMPORTO EROGATO, (C.D. CRISTALLIZZAZIONE) - ASSERITA MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI UN'UNICA PENSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA GIA' RESPINTA DALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Riguardo all'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, va ribadita la interpretazione adeguatrice, gia' affermata dalla Corte, secondo cui il riconoscimento, in forza della legge suddetta, dal 1 ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione, non comporta la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, che invece si cristallizza nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto dei successivi aumenti della pensione base a titolo di perequazione). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata in base all'assunto che cio' non fosse consentito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, settimo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, in parte qua.) - S. n. 418/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte