Ordinanza 22/1992 (ECLI:IT:COST:1992:22)
Massima numero 17991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 24/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
ORD. 22/92 C. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CONRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN PRESENZA DI SCRITTURE SEMPLIFICATE, DI RETTIFICARE LE DICHIARAZIONI IN BASE A PRESUNZIONI EXTRA-CONTABILI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DEL DIRITTO AL LAVORO - NON PERTINENZA DI TALI PRINCIPI ALL'OGGETTO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 22/92 C. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CONRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN PRESENZA DI SCRITTURE SEMPLIFICATE, DI RETTIFICARE LE DICHIARAZIONI IN BASE A PRESUNZIONI EXTRA-CONTABILI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DEL DIRITTO AL LAVORO - NON PERTINENZA DI TALI PRINCIPI ALL'OGGETTO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Riguardo alla norma dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente all'Amministrazione, relativamente ai contribuenti in regime forfettario, di rettificare le dichiarazioni avvalendosi di presunzioni extracontabili nella stessa norma indicate, non sono utilmente invocabili i principi costituzionali della progressivita' dell'imposta - non venendo in discussione criteri di progressivita' in materia di I.V.A., che e' imposta sui consumatori finali e non sugli imprenditori - e del diritto al lavoro, non potendo stabilirsi alcuna contrapposizione tra diritto al lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, in riferimento agli artt. 53, comma secondo, e 4, della Costituzione).
Riguardo alla norma dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente all'Amministrazione, relativamente ai contribuenti in regime forfettario, di rettificare le dichiarazioni avvalendosi di presunzioni extracontabili nella stessa norma indicate, non sono utilmente invocabili i principi costituzionali della progressivita' dell'imposta - non venendo in discussione criteri di progressivita' in materia di I.V.A., che e' imposta sui consumatori finali e non sugli imprenditori - e del diritto al lavoro, non potendo stabilirsi alcuna contrapposizione tra diritto al lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, in riferimento agli artt. 53, comma secondo, e 4, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 53
co. 2
Altri parametri e norme interposte