Sentenza 23/1992 (ECLI:IT:COST:1992:23)
Massima numero 17846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  17847  17848


Titolo
SENT. 23/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RIGETTO DEL G.I.P. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - DIBATTIMENTO - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE IN CASO DI RICONOSCIUTA ERRONEA VALUTAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE IL DISSENSO SIA ESPRESSO DAL P.M. O DAL G.I.P. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non puo' spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte