Sentenza 23/1992 (ECLI:IT:COST:1992:23)
Massima numero 17847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  17846  17848


Titolo
SENT. 23/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL G.I.P. - NON APPLICABILITA' ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO, DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE IN CASO DI ERRONEITA' DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A) comporta come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, riguardo al giudizio immediato, che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27