Sentenza 23/1992 (ECLI:IT:COST:1992:23)
Massima numero 17848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 23/92 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO, ANCHE IN CASO DI ERRONEA VALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 23/92 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO, ANCHE IN CASO DI ERRONEA VALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27