Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 24/92 A. PROCESSO PENALE - IRREPERIBILITA' DI TESTIMONI (NELLA SPECIE: PARTE OFFESA) - CONDIZIONI PER RITENERLA ACCERTATA.
SENT. 24/92 A. PROCESSO PENALE - IRREPERIBILITA' DI TESTIMONI (NELLA SPECIE: PARTE OFFESA) - CONDIZIONI PER RITENERLA ACCERTATA.
Testo
La condizione di irreperibilita' e' giuridicamente realizzata nel momento in cui il testimone (nella specie: persona offesa dal reato) non si presenta al dibattimento, quando la citazione, per essere mutato il luogo di residenza o di dimora ed essere ignoto quello attuale, sia stata eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154, cod.proc.pen.. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che in deroga alla norma, di altro comma dello stesso articolo, che ammette in generale la "testimonianza indiretta" in caso di accertata irreperibilita' della persona-fonte, vieta che possano essere chiamati a renderla gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria).
La condizione di irreperibilita' e' giuridicamente realizzata nel momento in cui il testimone (nella specie: persona offesa dal reato) non si presenta al dibattimento, quando la citazione, per essere mutato il luogo di residenza o di dimora ed essere ignoto quello attuale, sia stata eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154, cod.proc.pen.. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che in deroga alla norma, di altro comma dello stesso articolo, che ammette in generale la "testimonianza indiretta" in caso di accertata irreperibilita' della persona-fonte, vieta che possano essere chiamati a renderla gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte