Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 24/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA DA PARTE DELLA CORTE - NECESSARIA CONSIDERAZIONE DELLA INTERPRETAZIONE SEGUITA DAI GIUDICI CHIAMATI AD APPLICARLA - LIMITI.
SENT. 24/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA DA PARTE DELLA CORTE - NECESSARIA CONSIDERAZIONE DELLA INTERPRETAZIONE SEGUITA DAI GIUDICI CHIAMATI AD APPLICARLA - LIMITI.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte deve valutare la legittimita' costituzionale della norma cosi' come essa e' interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente arbitraria ed erronea. (Principio affermato riguardo all'interpretazione dell'espressione "testimoni" nell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen.).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte deve valutare la legittimita' costituzionale della norma cosi' come essa e' interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente arbitraria ed erronea. (Principio affermato riguardo all'interpretazione dell'espressione "testimoni" nell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte