Sentenza 174/2021 (ECLI:IT:COST:2021:174)
Massima numero 44206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 26/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sicurezza pubblica - TULPS - Controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi - Obbligo per l'armaiolo di tenere un registro delle operazioni giornaliere - Modifiche al trattamento sanzionatorio, per mezzo di decreto legislativo - Denunciata violazione dei criteri direttivi della legge delega - Insussistenza - Legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - TULPS - Controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi - Obbligo per l'armaiolo di tenere un registro delle operazioni giornaliere - Modifiche al trattamento sanzionatorio, per mezzo di decreto legislativo - Denunciata violazione dei criteri direttivi della legge delega - Insussistenza - Legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui - nel riformulare l'art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 - prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all'art. 36, comma 1, lett. n), della legge n. 88 del 2009 che, nell'attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l'introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l'impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. n). Né sono violati i criteri generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui - nel riformulare l'art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 - prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all'art. 36, comma 1, lett. n), della legge n. 88 del 2009 che, nell'attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l'introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l'impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. n). Né sono violati i criteri generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/10/2010
n. 204
art. 3
co. 1
regio decreto
18/06/1931
n. 773
art. 35
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte