Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 24/92 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTIMONIANZA INDIRETTA DI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SIGNIFICATO DEL TERMINE "TESTIMONI" NELLA NORMA CHE LA VIETA - ACCEZIONE STRETTAMENTE TECNICA E FORMALE - ESCLUSIONE.
SENT. 24/92 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTIMONIANZA INDIRETTA DI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SIGNIFICATO DEL TERMINE "TESTIMONI" NELLA NORMA CHE LA VIETA - ACCEZIONE STRETTAMENTE TECNICA E FORMALE - ESCLUSIONE.
Testo
Nella disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen., che vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni", l'espressione "testimoni" non puo' essere riferita esclusivamente a coloro che abbiano assunto formalmente nel processo tale qualifica, ma va invece intesa, sul fondamento della direttiva n. 31, seconda parte, della legge di delega, nel senso, generico e atecnico, di persone che possono riferire circostanze utili.
Nella disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen., che vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni", l'espressione "testimoni" non puo' essere riferita esclusivamente a coloro che abbiano assunto formalmente nel processo tale qualifica, ma va invece intesa, sul fondamento della direttiva n. 31, seconda parte, della legge di delega, nel senso, generico e atecnico, di persone che possono riferire circostanze utili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte