Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 24/92 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - "TESTIMONIANZA INDIRETTA" - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI IN CUI E' GENERALMENTE AMMESSA - COMPLESSO NORMATIVO IN CUI SI INQUADRA IL DIVIETO DI RENDERLA PER GLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
SENT. 24/92 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - "TESTIMONIANZA INDIRETTA" - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI IN CUI E' GENERALMENTE AMMESSA - COMPLESSO NORMATIVO IN CUI SI INQUADRA IL DIVIETO DI RENDERLA PER GLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
Testo
Dalla lettura dell'art. 195 del codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza indiretta e' ammessa, purche' il testimone indichi "la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame" (settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, e' previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte, ferma restando la facolta' del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la disposizione di cui al primo comma non e' osservata - vale a dire se, nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono esaminate - la testimonianza indiretta non puo' essere utilizzata, salvo che l'esame delle persone stesse "risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'" (terzo comma). In questo complesso normativo si colloca il quarto comma, il quale vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Dalla lettura dell'art. 195 del codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza indiretta e' ammessa, purche' il testimone indichi "la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame" (settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, e' previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte, ferma restando la facolta' del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la disposizione di cui al primo comma non e' osservata - vale a dire se, nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono esaminate - la testimonianza indiretta non puo' essere utilizzata, salvo che l'esame delle persone stesse "risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'" (terzo comma). In questo complesso normativo si colloca il quarto comma, il quale vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte