Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18081  18082  18083  18084  18086


Titolo
SENT. 24/92 E. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI "TESTIMONIANZA INDIRETTA", SIA SECONDO IL CODICE SIA SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ECCEZIONE DEL TUTTO INGIUSTIFICATA NEL COMPLESSO DELLA NORMATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso (ved. massima D), sia rispetto alla regola generale sulla capacita' di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacita' di testimoniare come ogni persona (art. 196). Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto piu' se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V del codice di procedura penale), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermita' o irreperibilita' (art. 195, terzo comma, cod.proc.pen.) puo' risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Ne' puo' obiettarsi che il divieto in questione trovi giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralita' della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost. - l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., va dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni deve anche riconoscersi la incostituzionalita' dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte relativa al divieto - del quale l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen. costituisce puntuale attuazione - di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte