Sentenza 24/1992 (ECLI:IT:COST:1992:24)
Massima numero 18086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 31/01/1992; Pubblicazione in G. U. 05/02/1992
Titolo
SENT. 24/92 F. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON ACQUISIBILITA' DI TALE PROVA AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO, NEPPURE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE STESSO - DIVIETO DI LETTURA DEI RELATIVI ATTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI E E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
SENT. 24/92 F. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON ACQUISIBILITA' DI TALE PROVA AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO, NEPPURE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE STESSO - DIVIETO DI LETTURA DEI RELATIVI ATTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI E E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
Testo
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (v. massima E), non hanno piu' ragione d'essere le ulteriori questioni, formulate (anch'esse in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost.) nei confronti degli artt. 500, quarto comma, e 512, cod.proc.pen., riguardo, la prima, al divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nei casi in cui non sia possibile l'esame dello stesso teste per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', e, la seconda, al divieto di lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria nei casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione, sul comune presupposto, ora non piu' sussistente, che tali divieti, aggiunti a quello di cui all'art. 195, quarto comma, comportassero come conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni successivamente deceduti o divenuti irreperibili".
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (v. massima E), non hanno piu' ragione d'essere le ulteriori questioni, formulate (anch'esse in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost.) nei confronti degli artt. 500, quarto comma, e 512, cod.proc.pen., riguardo, la prima, al divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nei casi in cui non sia possibile l'esame dello stesso teste per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', e, la seconda, al divieto di lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria nei casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione, sul comune presupposto, ora non piu' sussistente, che tali divieti, aggiunti a quello di cui all'art. 195, quarto comma, comportassero come conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni successivamente deceduti o divenuti irreperibili".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte