Sentenza 25/1992 (ECLI:IT:COST:1992:25)
Massima numero 18041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 25/92 B. POSSESSO (IN GENERE) - TUTELA POSSESSORIA - AUTONOMIA E SEPARAZIONE DALLA TUTELA PETITORIA - CONFORMITA', 'EX SE', AL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' ED ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA.
SENT. 25/92 B. POSSESSO (IN GENERE) - TUTELA POSSESSORIA - AUTONOMIA E SEPARAZIONE DALLA TUTELA PETITORIA - CONFORMITA', 'EX SE', AL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' ED ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA.
Testo
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte