Sentenza 25/1992 (ECLI:IT:COST:1992:25)
Massima numero 18044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18040  18041  18042  18043  18045


Titolo
SENT. 25/92 E. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - PROCEDIMENTO IN CUI SIA CONVENUTO IL PROPRIETARIO NON POSSESSORE - POSSIBILITA', PER QUEST'ULTIMO, DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO PRIMA DELLA DECISIONE POSSESSORIA E DELL'ESECUZIONE DI ESSA - DIVIETO, ANCHE NEL CASO CHE AL PROPRIETARIO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IRRIMEDIABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' E DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'assoluto divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio, viola sia il principio di razionalita' che il diritto alla tutela giurisdizionale del proprietario non possessore, nel caso in cui la pronuncia possessoria possa comportare, per il convenuto proprietario, un pregiudizio irreparabile (quale la perdita del diritto per effetto di vendita del bene mobile non registrato effettuata dal possessore a terzi in buona fede; ovvero la necessaria distruzione del manufatto la cui realizzazione integri spoglio dell'altrui possesso immobiliare). In tal caso, infatti, la tutela possessoria - contraddicendo la "ratio" dei relativi procedimenti - non e' bilanciata e limitata dalla possibilita' di riparare, mediante un altro giudizio, il danno arrecato al proprietario non possessore, e la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non e' soltanto differita, ma frustrata dalla preventiva esecuzione del provvedimento possessorio. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 705, comma primo, cod.proc.civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. - V. peraltro (ma in termini generali, e non con riguardo allo specifico caso qui considerato), S. n. 41/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte