Sentenza 25/1992 (ECLI:IT:COST:1992:25)
Massima numero 18045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 25/92 F. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ORDINARE LA REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO, PUR SE A CONOSCENZA DELL'ORIGINE CRIMINOSA DI ESSO - OMESSA ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE DEL POTERE DI IMPEDIRE CHE I REATI SIANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (NONCHE' DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA PROPRIETA' PRIVATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 25/92 F. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ORDINARE LA REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO, PUR SE A CONOSCENZA DELL'ORIGINE CRIMINOSA DI ESSO - OMESSA ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE DEL POTERE DI IMPEDIRE CHE I REATI SIANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (NONCHE' DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA PROPRIETA' PRIVATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La "funzione di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori" e' propria della polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne l'estensione al giudice civile investito di domanda di reintegrazione nel possesso, dal momento che la "ratio" di tale forma di tutela possessoria esclude che lo stesso giudice possa, anche "incidenter tantum", accertare l'origine criminosa del possesso; ne' puo' pensarsi che egli sia legittimato a chiedere al competente giudice di disporre il sequestro penale della cosa, essendo tale misura utilizzabile soltanto ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale, e non gia' per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ne' ai fini di tutela cautelare del diritto del soggetto offeso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 55, comma primo, cod.proc.pen. del 1988).
La "funzione di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori" e' propria della polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne l'estensione al giudice civile investito di domanda di reintegrazione nel possesso, dal momento che la "ratio" di tale forma di tutela possessoria esclude che lo stesso giudice possa, anche "incidenter tantum", accertare l'origine criminosa del possesso; ne' puo' pensarsi che egli sia legittimato a chiedere al competente giudice di disporre il sequestro penale della cosa, essendo tale misura utilizzabile soltanto ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale, e non gia' per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ne' ai fini di tutela cautelare del diritto del soggetto offeso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 55, comma primo, cod.proc.pen. del 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte