Sentenza 27/1992 (ECLI:IT:COST:1992:27)
Massima numero 17821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/92. PENSIONI - PERIODI RISCATTABILI - PERIODO DI CORSO DI LAUREA E PERIODO LEGALE DI STUDI SEGUITI NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA (ISEF) - NON RISCATTABILITA' DEL SECONDO - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Come la Corte ha gia' posto in rilievo, la legislazione in tema di riscatti di periodi di studio e' tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, onde e' ingiustificatamente discriminante ex art. 3 della Costituzione, e ne va dichiarata l'illegittimita' costituzionale in parte qua, l'art. 2 "novies", primo comma, del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che, mentre consente il riscatto ai fini pensionistici del periodo di corso di laurea, non autorizza altrettanto per il periodo legale di studi seguiti negli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), che anch'essi del resto sono di grado universitario (art. 22 legge 7 febbraio 1958, n. 88). - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 426/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte