Sentenza 28/1992 (ECLI:IT:COST:1992:28)
Massima numero 18004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18003


Titolo
SENT. 28/92 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - ASPETTATIVA SEMESTRALE, SENZA ASSEGNI, PROROGABILE PER UN UGUALE PERIODO, CON CONSERVAZIONE DEL POSTO OCCUPATO - APPLICABILITA' AL DIPENDENTE VINCITORE DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE SPETTANTE ALLA REGIONE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Esorbita dai limiti della competenza, meramente attuativa, della Regione Friuli-Venezia Giulia riguardo allo stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima A),la norma di legge regionale secondo la quale il dipendente U.S.L. vincitore di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi, prorogabile per un uguale periodo ove necessario, con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso. Fra le disposizioni della legge statale vigente in materia (d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) l'art. 47, concernente l'aspettativa, non da' piu' facolta', infatti, al suddetto personale - a differenza di quanto era in precedenza previsto, nel d.P.R. 23 marzo 1969, n. 130, per i dipendenti degli enti ospedalieri - di far uso dell'istituto per i fini specifici di conservazione del posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, cosicche', dovendosi applicare, in forza dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego, deve ritenersi vietato al legislatore regionale di introdurre una nuova figura di aspettativa, quale e' sostanzialmente quella in questione, ben precisa nelle sue finalita' e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di famiglia. L'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 26 febbraio 1991, che cosi' dispone, va percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 6 dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  20/12/1979  n. 761  art. 47  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47