Sentenza 29/1992 (ECLI:IT:COST:1992:29)
Massima numero 17844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/92. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL QUERELANTE PER QUELLE ANTICIPATE DALLO STATO IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO DEL QUERELATO PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA QUERELANTI - DIPENDENZA DELLA ADOZIONE DELLA SUDDETTA FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO DA CIRCOSTANZE CHE IL QUERELANTE NON E' TENUTO AD ACCERTARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 29/92. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL QUERELANTE PER QUELLE ANTICIPATE DALLO STATO IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO DEL QUERELATO PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA QUERELANTI - DIPENDENZA DELLA ADOZIONE DELLA SUDDETTA FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO DA CIRCOSTANZE CHE IL QUERELANTE NON E' TENUTO AD ACCERTARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
La formula di proscioglimento "perche' il fatto non costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi l'esistenza del fatto nella sua materialita', manchi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non e' in alcun modo riconducibile al querelante; ne' la sussistenza delle medesime puo' essere ritenuta sintomo di una avventatezza o temerarieta' della querela, tant'e' che detta formula, in linea generale, non e' preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto lamentato costituire illecito civile. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, restando assorbito l'ulteriore profilo proposto in riferimento all'art. 24 Cost.. - V., sempre in materia di eccezioni alla responsabilita' del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato in caso di assoluzione del querelato, le sent. nn. 165/1974 e 52/1975.
La formula di proscioglimento "perche' il fatto non costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi l'esistenza del fatto nella sua materialita', manchi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non e' in alcun modo riconducibile al querelante; ne' la sussistenza delle medesime puo' essere ritenuta sintomo di una avventatezza o temerarieta' della querela, tant'e' che detta formula, in linea generale, non e' preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto lamentato costituire illecito civile. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, restando assorbito l'ulteriore profilo proposto in riferimento all'art. 24 Cost.. - V., sempre in materia di eccezioni alla responsabilita' del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato in caso di assoluzione del querelato, le sent. nn. 165/1974 e 52/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte