Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Processi di durata non eccedente, al 31 ottobre 2016, i termini ragionevoli di durata previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 e non ancora assunti in decisione alla stessa data - Rimedi preventivi - Deposito, a pena di inammissibilità, di un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del decorso dei termini ragionevoli di durata - Violazione del diritto al giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e del diritto ad un ricorso effettivo, come previsti dalla CEDU - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 1-ter, comma 2 della medesima legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lett. a) e b), della legge n. 208 del 2015. Le disposizioni censurate dalla Corte d'appello di Napoli, nella parte in cui comportano l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall'imputato o da altra parte del processo penale che non abbiano depositato un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, contrastano con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali. La presentazione dell'istanza non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. Essa, pertanto, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell'adempimento dell'onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte. La mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2020, n. 169 del 2019, n. 34 del 2019 e n. 88 del 2018).