Sentenza 32/1992 (ECLI:IT:COST:1992:32)
Massima numero 18031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/92. REATI E PENE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - IMPROCEDIBILITA' IN CASO DI PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI E ACCESSORI NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 - IMPOSSIBILITA', PER IL FALLITO, DI USUFRUIRE DEL BENEFICIO, NON ESSENDOGLI CONSENTITO, DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE, DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO - NON PREVISTA SOSPENSIONE DEL SUDDETTO TERMINE DI NOVANTA GIORNI FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Con la impugnativa - cosi' come formulata nel caso dai giudici remittenti - dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, nella parte in cui non prevede che il termine di 90 giorni entro il quale e' offerta all'imputato del reato di emissione di assegni a vuoto la possibilita' di pagare l'assegno e rendere cosi' improcedibile l'azione penale, decorra, per il fallito, dal momento della chiusura del fallimento, in sostanza si censura piu' in generale lo stato di indisponibilita' del proprio patrimonio in cui versa il fallito, status che, tuttavia, spiega effetti riflessi nella sfera penale anche sotto altri molteplici aspetti (negandogli la possibilita' di avvalersi di benefici come quelli previsti dagli artt. 62, n. 6, 641 e 162 cod. pen.), rispetto ai quali un meccanismo processuale analogo alla dilatazione del termine prospettata nel caso in questione non e' configurabile. E poiche', per altro verso, e' ipotizzabile un intervento del legislatore a monte, in ordine alla stessa disciplina fallimentare, che attui un diverso bilanciamento tra esigenza della par condicio creditorum e tutela del fallito, la soluzione additiva proposta dai giudici remittenti si presenta non la unica costituzionalmente obbligata ma una delle possibili, la scelta fra le quali e' riservata al legislatore. Alla dichiarazione di inammissibilita' della questione - che ne consegue - non e' di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971, con la quale il poi modificato art. 136, primo comma, cod. pen., nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare, fu riconosciuto incostituzionale, ma non in quanto effetto dello stato di insolvenza in cui versa il fallito, bensi' per la illegittima equiparazione a tale stato di quello di insolvibilita', presupposto della conversione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte