Ordinanza 33/1992 (ECLI:IT:COST:1992:33)
Massima numero 18033
Giudizio GIUDIZIO DI ACCUSA
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 03/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 33/92. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI D'ACCUSA - ATTRIBUZIONI IN "EXECUTIVIS" IN PROCESSI PER REATI MINISTERIALI - IPOTECA LEGALE ISCRITTA IN GIUDIZIO DEFINITO SOTTO IL REGIME PREVIGENTE ALLA SOTTRAZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA COGNIZIONE DI TALI REATI - COMPETENZA DELLA CORTE A PROVVEDERE SU ISTANZA DI CANCELLAZIONE PRESENTATA AL RIGUARDO - ESCLUSIONE ANCHE ALLA STREGUA DELLA ABROGATA NORMATIVA - NON LUOGO A PROVVEDERE.

Testo
A norma della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per quanto riguarda la fase della esecuzione conseguente ai giudizi d'accusa, la giurisdizione della Corte costituzionale integrata e' limitata, oltre a quelli (applicazione di amnistia e indulto, decisione sulle domande di riabilitazione) espressamente menzionati negli artt. 32 e 33 della stessa legge, "a tutti e soli i provvedimenti nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia penale costituzionale". Pertanto, anche se dovesse ritenersi che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione dei reati ministeriali, alla Corte residuino tuttora attribuzioni in "executivis", con riferimento a giudizi d'accusa, relativi a tali reati, definiti sulla base del previgente regime, e' da escludersi che fra tali attribuzioni possano ricomprendersi quelle attinenti a un tipo di provvedimento pertinente alla esecuzione civile in materia penale, quale la iscrizione di ipoteca legale. Di conseguenza, riguardo alla istanza, rivolta al Presidente della Corte da A.L.D.O. (condannato nel giudizio penale n. 1 del reg.gen. 1977) per la cancellazione di ipoteca legale iscritta a suo carico in quel giudizio, deve dichiararsi "non luogo a provvedere".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  25/01/1962  n. 20  art. 0