Sentenza 35/1992 (ECLI:IT:COST:1992:35)
Massima numero 17963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 35/92 A. REGIONE SICILIA - ENTI DI CREDITO SICILIANI OD AVENTI IN SICILIA LA SEDE CENTRALE - RICAPITALIZZAZIONE - DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - COMUNICAZIONE AL COMMISSARIO DELLO STATO OLTRE IL TERMINE STATUTARIO - VIZIO FORMALE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 35/92 A. REGIONE SICILIA - ENTI DI CREDITO SICILIANI OD AVENTI IN SICILIA LA SEDE CENTRALE - RICAPITALIZZAZIONE - DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - COMUNICAZIONE AL COMMISSARIO DELLO STATO OLTRE IL TERMINE STATUTARIO - VIZIO FORMALE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'invio tardivo al Commissario dello Stato della legge regionale siciliana approvata - dovuto a festivita' dell'ultimo dei tre giorni utili - non si traduce in vizio formale dell'atto, ma comporta soltanto che il (successivo) termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' dell'intera legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1-2 maggio 1991, comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine statutario di tre giorni, e successivamente promulgata come legge 19 giugno 1991 n. 39). - S. nn. 365/1990, 484/1991 e 493/1991.
L'invio tardivo al Commissario dello Stato della legge regionale siciliana approvata - dovuto a festivita' dell'ultimo dei tre giorni utili - non si traduce in vizio formale dell'atto, ma comporta soltanto che il (successivo) termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' dell'intera legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1-2 maggio 1991, comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine statutario di tre giorni, e successivamente promulgata come legge 19 giugno 1991 n. 39). - S. nn. 365/1990, 484/1991 e 493/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 28
Altri parametri e norme interposte