Sentenza 35/1992 (ECLI:IT:COST:1992:35)
Massima numero 17963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  17964  17965  17966  17967  17968  17969  17970


Titolo
SENT. 35/92 A. REGIONE SICILIA - ENTI DI CREDITO SICILIANI OD AVENTI IN SICILIA LA SEDE CENTRALE - RICAPITALIZZAZIONE - DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - COMUNICAZIONE AL COMMISSARIO DELLO STATO OLTRE IL TERMINE STATUTARIO - VIZIO FORMALE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'invio tardivo al Commissario dello Stato della legge regionale siciliana approvata - dovuto a festivita' dell'ultimo dei tre giorni utili - non si traduce in vizio formale dell'atto, ma comporta soltanto che il (successivo) termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' dell'intera legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1-2 maggio 1991, comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine statutario di tre giorni, e successivamente promulgata come legge 19 giugno 1991 n. 39). - S. nn. 365/1990, 484/1991 e 493/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 28

Altri parametri e norme interposte